Sez. L, Sentenza n. 8155 del 27/07/1999 (Rv. 529012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità speciale per gli edili - Condizioni - Biennio di lavoro effettivo - Necessità - Esclusione - Riferimento al biennio di versamento dei contributi previdenziali - Sufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione i lavoratori dell'edilizia per i quali nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro "siano stati versati o siano dovuti" all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatrè settimanali, l'indennità di disoccupazione compete a detti lavoratori anche in difetto di un periodo minimo di lavoro effettivo (a differenza di quanto in precedenza prescritto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115) , purché per lo stesso periodo vi sia l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva accertato il diritto all'indennità perché il datore di lavoro non aveva utilizzato, con decisione unilaterale e ingiustificata, le prestazioni messe a disposizione dal lavoratore, omettendo di pagare sia la retribuzione, sia i contributi che erano invece dovuti).
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)