Sez. L, Sentenza n. 7573 del 13/08/1997 (Rv. 506742 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Periodo minimo - Lavoro effettivo - Necessità - Limiti - Conseguenze - Assunzione con immediata sospensione dal lavoro - Rilevanza del relativo periodo - Esclusione - Fattispecie relativa a sospensione dal lavoro a seguito di domanda di concessione della cassa integrazione straordinaria.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il periodo minimo di lavoro retribuito, integrante norma dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 uno dei requisiti del diritto al trattamento speciale di disoccupazione, deve essere costituito da lavoro effettivo, salva la equiparabilità a quest'ultimo dei periodi di assenza per ferie, malattia o infortunio, e le deroghe previste da talune disposizioni di leggi successive devono essere interpretate restrittivamente. Ne consegue che il trattamento in questione non può essere riconosciuto a lavoratori sospesi immediatamente dopo la loro assunzione, a prescindere dal loro eventuale diritto alla retribuzione per l'imputabilità della mancata prestazione al datore di lavoro (il quale, nella specie, aveva presentato domanda di ammissione alla c.i.g.s., non accolta dagli organi competenti).
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)