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Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 13/07/1983 (Rv. 429665 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - ESERCIZIO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DELLA PREDETTA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429665-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - OGGETTO - VENDITA DI COSE DETERMINATE O QUOTE IDEALI DELLE MEDESIME - DIRITTO DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - ESERCIZIO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA DELLA PREDETTA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 cod. civ. sussiste soltanto in ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria (intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti), implicante, per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma citata tende ad impedire, e non anche se vengano alienati integralmente, o pro quota, uno o più beni specificamente determinati, quando, cioè, si ritenga, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale, nel qual caso, data la Mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e, quindi, non può sorgere il pregiudizio che la disposizione suindicata vuole evitare. (V 661/82, mass n 418424; (V 5321/81, mass n 416067; (V 4925/80, mass n 408781).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)