Sez. 6, Sentenza n. 3085 del 06/10/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 215784 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Mancata concessione del beneficio qualora la richiesta non sia subordinata - Conseguenze - Prosecuzione con il rito ordinario - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell'articolo 444 cod. proc. pen., di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)