Sez. 3, Sentenza n. 40232 del 14/07/2004 Cc. (dep. 14/10/2004) Rv. 230178 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena non come condizione essenziale al patteggiamento - Obbligo del giudice di accogliere o rigettare la richiesta - Sentenza che non pronunci su tale parte della richiesta - Illegittimità parziale.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
La sospensione condizionale della pena stabilita all'esito di patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla concessione del beneficio il patto sul "quantum" della pena da applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e specifica. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ferma restando la validità dell'accordo intercorso tra le parti in relazione alla pena da applicare, ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento in riferimento all'omessa motivazione sull'ulteriore richiesta avanzata dalle parti di concessione del beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)