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Sez. 4, Sentenza n. 21508 del 28/02/2007 Cc. (dep. 01/06/2007) Rv. 236719 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Domanda di sospensione - Oggetto di accordo - Necessità - Concessione d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236719-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nel caso previsto dall'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)