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Sez. 6, Sentenza n. 27172 del 17/05/2011 Cc. (dep. 12/07/2011) Rv. 250731 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 - Sexies D.L. n. 306/1992 - Persona alla quale le cose sono state sequestrate - Legittimazione al riesame o all'appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250731-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 - "sexies" D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modd. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)