Sez. 2, Sentenza n. 15804 del 25/03/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Rv. 263390 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 - Sexies D.L. n. 306/1992 - Persona alla quale le cose sono state sequestrate - Legittimazione al riesame o all'appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)