Sez. 1, Sentenza n. 14215 del 06/02/2002 Cc. (dep. 12/04/2002) Rv. 221843 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Sequestro preventivo - Persona alla quale le cose sono state sequestrate - Legittimazione al riesame o all'appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, quando il provvedimento sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, restando esclusa tale legittimazione in relazione a profili diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)