diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 38478 del 11/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 276753 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Previsione dell’art. 546 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017 – Contenuto della motivazione – Indicazione.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276753-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del suo ragionamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)