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Sez. 3 - , Sentenza n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE | Prove contrarie - Mancata enunciazione delle ragioni di inattendibilità - Nullità della sentenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275853-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE

La mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione.(In motivazione, la Corte ha precisato che la riforma, ad opera della legge indicata, dell'art. 546 cod. proc. pen., che disciplina i requisiti della sentenza, non ha eliso la possibilità per il giudice dell'impugnazione di motivare la sentenza "per relationem").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)