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Sez. 3, Sentenza n. 26263 del 17/05/2018 Ud. (dep. 08/06/2018) Rv. 273321 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Indicazione degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273321-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In forza del rinvio contenuto nell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen. alle norme dettate per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, anche per la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato - ai sensi dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen. - è requisito essenziale, sancito a pena di nullità, l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento che costituiscono l'oggetto della valutazione del giudicante. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità di una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato che ha dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto, limitandosi a motivare esclusivamente sull'astratta applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla fattispecie contravvenzione contestata e sulla non abitualità del comportamento, senza illustrare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, non desumibili neppure dall'imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)