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Sez. L, Sentenza n. 4914 del 22/09/1979 (Rv. 401563 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (INVIO DI UNA LETTERA PROSPETTANTE LA POSSIBILITA DI UN INCONTRO TRANSATTIVO).*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401563-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (INVIO DI UNA LETTERA PROSPETTANTE LA POSSIBILITA DI UN INCONTRO TRANSATTIVO).*

L'esaminare se il contenuto di un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto atto di Costituzione in mora, costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, che, se compiuta con motivazione adeguata e sufficiente, sfugge alla censura in Sede di legittimita. (in applicazione del suddetto principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha escluso il carattere di atto interruttivo di una lettera con la quale il legale del lavoratore si limitava a prospettare la possibilita di un incontro transattivo, senza indicazione del credito vantato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)