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Sez. L, Sentenza n. 6728 del 19/12/1981 (Rv. 417611 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417611-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'esaminare se il contenuto di un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto atto di Costituzione in mora, costituisce indagine di fatto che è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (Conf 4914/79, mass n 401563; (Conf 5682/78, mass n 395470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)