diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3177 del 27/06/1978 (Rv. 392639 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - PER RAGIONI DI MERITO ATTINENTI ALL'OPPORTUNITA ED ALLA CONVENIENZA DELLA GESTIONE DEL CONDOMINIO - RILEVANZA - LIMITI - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE - CENSURABILITA - DELIBERA FONDATA SU DATI ED APPREZZAMENTI OBBIETTIVAMENTE RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMUNI ED ALLA BUONA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE DEL MERITO - PRECLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ECCESSO DI POTERE.*
Stato
decisa il 1978-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392639-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - PER RAGIONI DI MERITO ATTINENTI ALL'OPPORTUNITA ED ALLA CONVENIENZA DELLA GESTIONE DEL CONDOMINIO - RILEVANZA - LIMITI - VIZIO DI ECCESSO DI POTERE - CENSURABILITA - DELIBERA FONDATA SU DATI ED APPREZZAMENTI OBBIETTIVAMENTE RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMUNI ED ALLA BUONA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE DEL MERITO - PRECLUSIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ECCESSO DI POTERE.*

In tema di condominio negli edifici, l'annullabilita in Sede giudiziale di una delibera dell'assemblea dei condomini per ragioni di merito, attinenti all'opportunita ed alla convenienza della gestione del condominio e configurabile solo nel caso di decisione viziata da eccesso di potere, cioe per un grave pregiudizio per la cosa comune (art 1109 primo comma n 1 cod civ). pertanto, con riguardo ad una delibera (nella specie, revoca di precedente licenziamento del portiere), che risulti fondata su dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione (nella specie, constatazione del ripristino del rapporto di fiducia con il portiere), deve ritenersi precluso il Sindacato del giudice del merito, in ordine all'uso da parte dell'assemblea dei condomini della detta facolta di apprezzamento, oltre i limiti consentiti dall'indagine per l'accertamento dell'eccesso di potere. (V 1865/68, mass n 333829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)