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Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 11/06/1968 (Rv. 333829 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - NULLE - ANNULLABILI - DIFFERENZE - APPREZZAMENTO DI FATTO DI UNA QUESTIONE - INIMPUGNABILITA - LIMITI- DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'AMMINISTRATORE PER MERA OPPORTUNITA - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333829-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - NULLE - ANNULLABILI - DIFFERENZE - APPREZZAMENTO DI FATTO DI UNA QUESTIONE - INIMPUGNABILITA - LIMITI- DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'AMMINISTRATORE PER MERA OPPORTUNITA - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea o della formazione della volonta della prescritta maggioranza, ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Sono invece, semplicemente annullabili - e come tali possono essere impugnate solo ad istanza della minoranza condominiale dissenziente o assente - le deliberazioni affette da vizi formali e, cioe, prese in violazione di prescrizioni legali convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione, o di informazione dell'assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono, cioe, il campo riservato allo amministratore. Al di fuori dei casi sopramentovati le delibere assembleari non possono essere invalidate e, pertanto, non puo mai essere dedotto, a motivo di annullamento di una deliberazione, l'apprezzamento di fatto da parte della maggioranza delle questioni trattate in assemblea, salvo che la conseguente decisione maggioritaria sia viziata da eccesso di potere, e cioe quando la causa del provvedimento adottato sia falsamente deviata dal suo normale modo d'essere. Non e, percio, passibile di annullamento la delibera assembleare con cui sia stato ritenuto opportuno revocare l'amministratore (peraltro non condomino), neppure qualora si deduca che mediante tale revoca - disponibile, invero, dall'assemblea in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 1129 cod.civ. siano state violate le norme che riguardano il rapporto sostanziale di mandato conferito dai condomini all'amministratore, ma che sono assolutamente estranee alla materia delle deliberazioni assembleari. (V. N.181-67, massima n.325898 n.2155-66, mass. N.324210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)