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Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 07/07/1987 (Rv. 454299 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - SINDACATO DEL GIUDICE - MERA LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO ALLA BASE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DELIBERA DI ASSUNZIONE DI UN SECONDO PORTIERE NEL COMPLESSO CONDOMINIALE).*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454299-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - SINDACATO DEL GIUDICE - MERA LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO ALLA BASE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DELIBERA DI ASSUNZIONE DI UN SECONDO PORTIERE NEL COMPLESSO CONDOMINIALE).*

In materia di impugnazione di delibere dell'assemblea dei condomini ex art. 1137 cod. civ., il Sindacato del giudice è di mera legittimità, ma ciò non esclude la possibilità, anzi la necessità, di un accertamento della situazione di fatto che è alla base della Determinazione assembleare, allorquando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge. (nella specie, la delibera aveva per oggetto l'assunzione di un secondo portiere nel complesso condominiale, ed occorreva stabilire se si fosse in presenza di una innovazione non consentita, oppure di un semplice adeguamento alle necessità obiettive del servizio di portierato già esistente, la S.C. ha annullato la decisione del merito per una insufficiente valutazione al riguardo). (V 177/78, mass n 392639; (V 1865/68, mass n 333829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)