Sez. 3, Sentenza n. 8634 del 29/05/2003 (Rv. 563742 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Art. 95 cod. proc. civ. - Portata.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 cod. proc. civ. (secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione), il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell' utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 cod. civ.), comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (artt. 2755, 2770, 2777 cod. civ.), le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione - al pari del credito per capitale ed interessi- solamente in caso di capienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)