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Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 12/05/1999 (Rv. 526223 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Conclusione del procedimento per effetto di non contestata dichiarazione negativa del terzo - Diritto del creditore procedente al recupero delle spese giudiziali - Insussistenza - Applicabilità degli artt. 95 e 306 cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta delle spese con autonomo giudizio di cognizione.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526223-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art. 306 cod. proc. civ., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione. (Nella specie, l'interessato aveva ottenuto l'accoglimento in sede di merito della domanda al riguardo proposta con un autonomo giudizio di cognizione; la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sotto il profilo della assoluta carenza di tutela giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)