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Sez. 1, Sentenza n. 7709 del 07/06/2000 (Rv. 537368 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Successione nei rapporti debito credito con le neocostituite ASL - Art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Sua prevalenza su eventuale, pregressa legislazione regionale difforme - Fattispecie relativa alla Regione Puglia.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537368-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

La competenza legislativa concorrente che spetta alle Regioni ordinarie nella materia sanitaria, ai sensi dell'art. 117 Cost., comporta che il sopravvenire di una legge statale, che modifica i principi fondamentali della materia, abroga la legge regionale preesistente (art. 10 legge n. 62 del 1953). Ne consegue che la disposizione dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 (a norma della quale in nessun caso era consentito alle Regioni di far gravare sulle ASL i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL e veniva disposto che per tali poste le Regioni istituissero apposite gestioni stralcio) ha prevalso, al momento della sua entrata in vigore (1' gennaio 1995) sull'eventuale, pregressa normativa regionale difforme (la S.C. ha così confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto di legittimazione della ASL ad impugnare, dopo il 1' gennaio 1995, il lodo arbitrale reso tra un privato ed una USL, dichiarando la prevalenza della legge n. 724 del 1994 sulla L.R. Puglia n. 38 del 1994).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 47, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 30/12/1994 num. 38 art. 46, Legge Reg. Puglia 12/04/1995 num. 19, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)