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Sez. L, Sentenza n. 5645 del 11/06/1990 (Rv. 467637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - IN TURNI PERIODICI ALTERNATI A TURNI DIURNI - MAGGIORAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - LIMITI - ESTENSIONE ALLE COMPETENZE CONTRATTUALI INDIRETTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AI RAPPORTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI.*
Stato
decisa il 1990-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - IN TURNI PERIODICI ALTERNATI A TURNI DIURNI - MAGGIORAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - LIMITI - ESTENSIONE ALLE COMPETENZE CONTRATTUALI INDIRETTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AI RAPPORTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI.*

Quando il lavoro notturno è compreso in turni periodici che si alternano regolarmente con quelli diurni secondo un piano prestabilito dall'imprenditore, la maggiorazione di compenso prevista per tale prestazione, pur non avendo carattere accidentale e pur costituendo parte della retribuzione globale di fatto, non deve per ciò solo concorrere a costituire la base di computo delle così dette competenze contrattuali indirette, trattandosi, invece, di accertare di volta in volta - il che costituisce oggetto di apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - se la specifica clausola di previsione di tali competenze abbia inteso riferirsi al suddetto concetto di retribuzione onnicomprensiva, ovvero ad altro più ristretto, tale da escludere la computabilità di quella maggiorazione. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito, in applicazione degli artt. 72 e 65, rispettivamente dei CCNL 10 ottobre 1979 e 21 aprile 1983 per gli addetti all'industria della ceramica ed a quella degli abrasivi, avevano ritenuto che il compenso in questione dovesse essere escluso dalla base di computo della retribuzione afferente al periodo feriale). (V 3404/87, mass n 452440; (V 5748/86, mass n 448212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)