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Sez. L, Sentenza n. 3404 del 07/04/1987 (Rv. 452440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - PREVIA INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ FISSA DI LAVORO NOTTURNO A TURNI AVVICENDATI NELLA BASE DI CALCOLO DELLE MENSILITÀ - AGGIUNTIVE IN RELAZIONE AL CCNL 9 LUGLIO 1975 PER I DIPENDENTI DELLA RAI.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - PREVIA INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ FISSA DI LAVORO NOTTURNO A TURNI AVVICENDATI NELLA BASE DI CALCOLO DELLE MENSILITÀ - AGGIUNTIVE IN RELAZIONE AL CCNL 9 LUGLIO 1975 PER I DIPENDENTI DELLA RAI.*

In tema di Determinazione della base di calcolo dei cd. Emolumenti indiretti, l'insussistenza di un principio generale legale di omnicomprensività della retribuzione non esonera il giudice del merito dall'accertare se, in relazione agli specifici istituti di volta in volta considerati, una tale omnicomprensività non sia stata comunque sancita dalle parti a livello di contrattazione individuale o collettiva. (nella specie, il S.C. ha annullato, per difetto di motivazione, la sentenza del tribunale che aveva escluso la computabilità della cosiddetta indennità fissa di lavoro notturno a turni avvicendati nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive dovute ad un dipendente RAI, trascurando di dare adeguata considerazione al disposto degli artt. 30, 31 del CCNL 9 luglio 1975 che, ai fini della Determinazione delle suddette mensilità, facevano riferimento alla retribuzione mensile "globale", invece che alla mera "retribuzione mensile" in via generale considerata dal precedente art. 8 dello stesso contratto). (V 5748/86, mass n 448212; (V 6509/85, mass n 443587; (V 1075/84, mass n 433233).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)