Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/09/1986 (Rv. 448212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE BASE DI CALCOLO PER IL CONGRUO DELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, DELLE FERIE E DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE BASE DI CALCOLO PER IL CONGRUO DELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, DELLE FERIE E DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
L'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che ai sensi del C.C.n.L. per i metalmeccanici del 1979 la "maggiorazione per lavoro notturno a turni avvicendati" fosse da computare ai fini del compenso delle festività infrasettimanali, delle ferie e delle mensilità aggiuntive, rientrando essa nella retribuzione contrattualmente considerata ai fini di detti istituti). (Conf 2128/85, mass n 440016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)