Sez. 1, Sentenza n. 3178 del 07/10/1975 (Rv. 377286 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - CONDIZIONI - PRODUTTIVITA - AVVIAMENTO - IRRILEVANZA.*
AZIENDA - AFFITTO - CONDIZIONI - PRODUTTIVITA - AVVIAMENTO - IRRILEVANZA.*
Ricorre l'affitto di azienda quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento in quanto organizzati per la produzione di beni o di servizi, sia che tale complesso sia dedotto in contratto nella sua fase statica, sia che venga dedotto in quella dinamica. Non hanno, quindi, Rilevanza, ai fini dell'esclusione di tale contratto, ne la circostanza che la produttivita non sussista ancora come realta oggettiva, essendo sufficiente che essa costituisca una conseguenza potenziale prevista dalle parti del complesso organizzato, nel senso che quest'ultimo possegga l'attitudine a realizzare la finalita economica cui tende, sia la circostanza che non concorrano, al momento del contratto, tutti gli elementi dell'azienda, ben potendo alcuni di essi - specie quelli immateriali, quale l'avviamento - mancare, purche il loro difetto non comprometta la unita economica dell'azienda, intesa come universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali funzionalmente organizzate in un complesso unitario destinato ad un unico fine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)