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Sez. 1, Sentenza n. 7602 del 10/07/1993 (Rv. 483098 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere | Pagamento della imposta al cedente per operazione estranea all'ambito di applicazione della imposta - Recupero - Cessionario - Detrazione - Inammissibilità - Azione di indebito nei confronti del cedente - Necessità.
Stato
decisa il 1993-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483098-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere

In tema di I.V.A., il pagamento della imposta al cedente da parte di soggetto che non vi sia tenuto non perché l'operazione sia esente, ma perché l'operazione (addebito di penale per inadempimento) è del tut to estranea all'ambito di applicazione della imposta, può essere recuperato soltanto attraverso l'azione di indebito esercitata nei confronti del cedente stesso e non - attraverso la detrazione - nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato del tutto estranea a quell'operazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)