Sez. 5, Sentenza n. 8786 del 27/06/2001 (Rv. 547779 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti - Portata - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, in base agli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, letti ed interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della Sesta Direttiva del Consiglio C.E.E., del 15 maggio 1977 n. 77/388 CEE, e del principio affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità con la sentenza 13/12/1989 (c. 342/87), l'esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all'IVA che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura (Nella specie è stato escluso il diritto del cessionario dell'azienda di portare in detrazione l'IVA versata al cedente indebitamente, in quanto l'atto di cessione non era soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lett. b) nella formulazione previgente alla novella di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 313 del 1997).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)