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Sez. 1, Sentenza n. 1348 del 18/02/1999 (Rv. 523318 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Imposta erroneamente addebitata al cessionario - Detrazione da parte di quest'ultimo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523318-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

L'imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario che ha ricevuto fatture per beni acquisiti nell'esercizio d'impresa, nonostante l'erroneo assoggettamento ad imposta dell'operazione da parte del cedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)