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Sez. 1, Sentenza n. 1191 del 20/01/2006 (Rv. 589677 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Istanza di legalizzazione di lavoro irregolare ex art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 - Rigetto - Conseguenze - Ritorno dello straniero nella pregressa condizione di illegalità - Adozione immediata del provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera - Ammissibilità - Previa concessione allo straniero di un termine di quindici giorni per l'allontanamento volontario dal territorio dello Stato ex art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Necessità - Esclusione - Adozione di provvedimento di espulsione recante intimazione a lasciare il territorio dello Stato ex art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589677-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di extracomunitari, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002, n. 222, consente, oltre che di legalizzare il rapporto lavorativo, anche di rimuovere la condizione di illegalità correlata alla presenza del lavoratore extracomunitario nel territorio dello Stato, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno: ma ciò, ovviamente, solo alla condizione che la procedura di regolarizzazione abbia esito positivo, in ragione della sussistenza dei presupposti legittimanti e dell'assenza delle situazioni ostative normativamente previste (art. 1, comma 8), nonché dell'effettuazione degli adempimenti prescritti ad opera degli interessati (comma 5 del citato art. 1). Qualora, invece, la procedura si concluda negativamente, e venga dunque meno l'operatività della norma di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 195 del 2002 - che, per far salvo, "medio tempore", il detto effetto sanante, impedisce di adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di emersione fino alla conclusione della procedura - lo straniero torna a tutti gli effetti, nella pristina condizione di illegalità che impone l'immediata adozione del provvedimento di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, senza che possa ipotizzarsi - stante la diversità e la non comparabilità delle situazioni avute di mira - l'applicabilità dello speciale e più favorevole regime previsto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 per il caso di rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero che risulti, "ab origine", pienamente ottemperante agli obblighi connessi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato (regime costituito dalla preventiva concessione di un termine non superiore a quindici giorni lavorativi per lasciare volontariamente tale territorio, prima dell'adozione del provvedimento espulsivo), come pure di quello eccezionalmente contemplato dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in rapporto ad una specifica e meno grave violazione di detti obblighi, quale l'omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno protratta oltre il "termine di tolleranza" di sessanta giorni dalla scadenza (regime consistente nell'emissione di un provvedimento espulsivo da eseguire mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)