Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8469 del 28/05/2012 (Rv. 622727 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Istanza di emersione dal lavoro irregolare - Rilascio del permesso di soggiorno - Condizioni - Insussistenza - Mancato rilascio - Conseguenze - Immediata adozione del provvedimento di espulsione - Regime previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 394 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di extracomunitari rimuove la condizione di illegalità correlata alla presenza del lavoratore extracomunitario nel territorio dello Stato, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condizione che la procedura di regolarizzazione abbia esito positivo; qualora, invece, la procedura si concluda negativamente, lo straniero torna a tutti gli effetti nella precedente condizione di illegalità, che impone l'immediata adozione del provvedimento di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, senza che possa ipotizzarsi - stante la diversità e la non comparabilità delle situazioni avute di mira - l'applicabilità dello speciale e più favorevole regime previsto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 per il caso di rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero che risulti, "ab origine", pienamente ottemperante agli obblighi connessi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)