Sez. 3, Sentenza n. 42976 del 16/10/2007 Cc. (dep. 21/11/2007) Rv. 238060 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere realizzate a seguito di rilascio dell'autorizzazione - Autorizzazione illegittima o viziata da errore di fatto - Vincolatività per il giudice penale - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, in presenza di un atto di autorizzazione illegittimo o frutto di errore di fatto rientra nella cognizione del giudice penale verificare se gli interventi autorizzati si pongano o meno in contrasto con i beni sottoposti a tutela dalla norma penale e con le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento. (In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice penale sull'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Legge 01/06/2002 num. 120, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)