Sez. 4, Sentenza n. 32125 del 29/03/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 229092 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Accertamento - Valutazione da parte della P.A. - Vincolatività per il giudice - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (In conformità a tali principi la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale della Libertà aveva rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del Gip che aveva disposto il sequestro preventivo di opere edilizie soltanto per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per i reati, pure contestati, di cui al'art. 734 cod. pen. ed artt. 1 quinquies Legge 431/85 e 163 D.Lgs. 490/99 sul rilievo che la sussistenza del "fumus" fosse esclusa dalla presenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, delle quali non era ravvisabile l'illegittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)