Sez. 3, Sentenza n. 15299 del 03/03/2004 Ud. (dep. 30/03/2004) Rv. 228538 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Distruzione o deturpamento - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Accertamento - Spetta al giudice penale - Valutazione della pubblica amministrazione - Vincolatività per il giudice - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 cod. pen., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)