Sez. 5, Sentenza n. 28529 del 17/06/2010 Ud. (dep. 20/07/2010) Rv. 247906 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa dichiarazione del privato al notaio rogante in ordine alla sussistenza della procura a contrattare in nome e per conto del fratello - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonchè la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)