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Sez. U, Sentenza n. 5164 del 12/03/2004 (Rv. 571107 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ordine professionale - Fissazione di norme deontologiche - Potere - Sussistenza - Violazioni - Sanzioni disciplinari - Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Censura di violazione di legge con riferimento a dette norme deontologiche - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571107-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

L'accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali (nella fattispecie, degli avvocati) ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia, che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari. Ad un tal riguardo, il rispetto dell'autonomia degli ordini rende inammissibile, in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la censura di violazione di legge che si risolva nella prospettazione di un asserito contrasto di dette decisioni con le menzionate norme deontologiche.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)