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Sez. 3, Sentenza n. 10644 del 04/06/2004 (Rv. 573384 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Impugnabilità per cassazione - Motivi del ricorso - Limiti - Regole di deontologia professionale - Valore di atti normativi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573384-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie relative a procedimenti disciplinari possono essere impugnate con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, o per vizi di motivazione nei soli casi in cui la motivazione sia del tutto mancante o quando la stessa presenti intrinseci vizi logici. In particolare, l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione attengono al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità ove adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria e non ad atti normativi.(Nella specie la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, che aveva riscontrato la violazione del dovere di colleganza, a carico di un medico, individuando quale avrebbe dovuto essere la condotta corretta nel caso di specie, idonea a conciliare il dovere del medico specialista, nei confronti del medico curante, di portare a conoscenza di quest'ultimo le proprie valutazioni cliniche e le terapie adottate, con l'obbligo di riservatezza esistente nei confronti del paziente il quale, nella fattispecie, gli aveva imposto espresso vincolo di segretezza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/09/1946 num. 233 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)