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Sez. 1, Sentenza n. 1020 del 02/02/1991 (Rv. 470759 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi | In genere - Elezioni amministrative - Azione giudiziaria - Previo esperimento della procedura amministrativa per la rimozione delle situazioni di incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470759-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi

In tema di elezioni amministrative, la legge 23 aprile 1981 n. 154, pur innovando, con riguardo alle situazioni di incompatibilità, alla regolamentazione della fase amministrativa, rivolta a consentire all'eletto la rimozione di tali situazioni (art. 7), non ha abrogato né modificato il principio fissato dalla precedente normativa (art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570), che consente la diretta proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario per ottenere la pronuncia di decadenza, senza necessità del previo esperimento della procedura amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)