Sez. 1, Sentenza n. 9263 del 08/11/1994 (Rv. 488435 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Carica di consigliere comunale - Decadenza a seguito di condanna penale irrevocabile - Preventiva contestazione - Necessità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
All'ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere comunale a seguito di condanna penale irrevocabile, ai sensi degli artt. 1, lett. c, e 4 "quinquies" della legge 19 marzo 1990 n. 55, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, non si applica il procedimento amministrativo previsto dalla legge 23 aprile 1981 n. 154, ed in particolare l'obbligo di preventiva contestazione di cui all'art. 7, comportando la suddetta ipotesi di decadenza la rimozione immediata dalla carica del soggetto considerato indegno di ricoprirla, la cui difesa è posticipata per l'esigenza di urgente tutela di interessi superiori.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 1, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 4 quinquies CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)