Sez. 3, Sentenza n. 8131 del 18/05/1999 Ud. (dep. 23/06/1999) Rv. 214657 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Proscioglimento ex art. 129 c.p.p. viziato per erronea qualificazione giuridica del fatto - Annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p. - Nuova valutazione sulla ricorrenza delle condizioni per il patteggiamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., qualora risulti viziata per erronea qualificazione giuridica del fatto e da conseguente errato proscioglimento, deve essere annullata con rinvio, poiché, in attuazione dell'art. 627 cod. proc. pen., il giudice cui è stato rimesso il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati ed effettuare i riscontri fattuali indicati, sicché solo a lui è demandato valutare se sussistano ancora le condizioni per poter decidere il procedimento con il rito alternativo del c.d. patteggiamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)