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Sez. 3, Sentenza n. 30581 del 12/06/2001 Ud. (dep. 06/08/2001) Rv. 220046 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Annullamento di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. - Valutazione ex novo da parte del giudice di merito - Nuovo e diverso accordo sull'entità della pena - Possibilità.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220046-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento senza rinvio) deve compiere abbia inizio ex novo, con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)