Sez. 6, Sentenza n. 42733 del 20/10/2005 Ud. (dep. 25/11/2005) Rv. 232830 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE | Annullamento con rinvio - Poteri del giudice di rinvio sulla precedente richiesta - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE
Ove la sentenza di patteggiamento sia annullata a seguito di ricorso in cassazione, il giudice del rinvio non ha nessun potere-dovere di ripronunciarsi sulla validità del patteggiamento, non essendo ipotizzabile una pronuncia su una richiesta già rigettata, fermo restando la facoltà delle parti di riproporre un nuovo e diverso procedimento di applicazione pena, essendosi il primo completamente esaurito con la decisione di annullamento della S.C..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)