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Sez. 3, Sentenza n. 891 del 08/05/1967 (Rv. 327080 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO - PRETESA CORRESPONSIONE DI AUMENTI EXTRALEGALI - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PIGIONE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327080-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO - PRETESA CORRESPONSIONE DI AUMENTI EXTRALEGALI - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA PIGIONE - ILLEGITTIMITA.*

Deve essere sempre ritenuta la morosita del conduttore che, sostenendo di aver corrisposto in precedenza somme maggiori di quelle dovute per aumenti legali, abbia sospeso il pagamento della pigione in corso senza il previo accertamento giudiziale della legittimita della sua pretesa, in quanto tale comportamento integra un caso di morosita colpevole. Non puo, infatti, invocare la buona fede chi, nell'esecuzione di un contratto a prestazione corrispettive, ometta, in tutto od in parte, la sua prestazione e, quindi, versi in illecito per un comportamento riconducibile ad un'ipotesi di ragion fattasi. (Conf 28'59; 506'60; 2418'63; 1139'62; 565'64; 1700'64; 112'66, contra 1636'56; 1428'61; 1308'62).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)