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Sez. 3, Sentenza n. 760 del 15/03/1972 (Rv. 356912 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - MANCATO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE UNILATERALE DI SOSPENDERE IL LORO PAGAMENTO - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO - MOROSITA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356912-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - MANCATO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - DECISIONE UNILATERALE DI SOSPENDERE IL LORO PAGAMENTO - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO - MOROSITA DEL CONDUTTORE.*

Il conduttore il quale elimini dall'importo del canone, come precedentemente corrisposto, le quote di aumento ritenute illegali, versa in stato di colpevole inadempimento, avendo egli il dovere di rivolgersi al pretore competente per la Determinazione del canone dovuto e non essendogli consentito di farsi giustizia da se. (V 3890'68, mass n 337376; 891'67, mass n 327080).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)