diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 (Rv. 661484 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato – Rimborso spese procedure di recupero – Irreperibilità di fatto dell’assistito – Necessaria instaurazione procedura esecutiva – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661484-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)