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Sez. 1, Sentenza n. 25791 del 22/12/2015 (Rv. 638289 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Artt. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Interpretazione - Applicazione al processo esecutivo - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638289-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la relativa disciplina si applichi, nella fase dell'esecuzione, "in quanto compatibile", sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo, occorre, ex art. 122 del medesimo d.P.R., valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere, verificando, da un lato, l'esistenza effettiva del titolo esecutivo (cioè di un documento che rientri tra quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o di una sentenza di condanna non generica, o di un titolo ottenuto nei confronti della stessa persona nei cui confronti si voglia agire), e, dall'altro, la possibile fruttuosità dell'esecuzione, ossia che la parte istante fornisca elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità (Così statuendo, la S.C., pur confermando il decreto impugnato, ne ha corretto la motivazione laddove, interpretando l'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo stesso aveva ritenuto necessario, per l'ammissione al patrocinio suddetto in vista di un processo esecutivo, la "manifesta non inesistenza o irreperibilità di beni del debitore passibili di esecuzione forzata").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)