Sez. 2 - , Ordinanza n. 20967 del 08/09/2017 (Rv. 645423 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio di persona dichiarata irreperibile dall'autorità giudiziaria - Richiesta di liquidazione del compenso - Onere di provare la persistente irreperibilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o - come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)