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Sez. 6, Sentenza n. 5166 del 17/12/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 210072 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Congelamento dei termini previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. - Sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Differenze - Indicazione - Cumulabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210072-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il congelamento dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen., e la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., sono istituti diversi e indipendenti: il primo opera "ex lege" e solo sui giorni di udienza e su quelli necessari per la deliberazione della sentenza; l'altro richiede, invece, uno specifico provvedimento di sospensione e incide anche sugli intervalli e i tempi morti. Peraltro tali istituti non sono cumulabili, nel senso che in presenza della sospensione disposta a norma dell'art. 304, comma secondo, non può operare anche il congelamento dei tempi di udienza ex art. 297, comma quarto, essendo tale effetto ricompreso nel più ampio effetto sospensivo, restando in esso assorbito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)