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Sez. L, Sentenza n. 831 del 19/01/2016 (Rv. 638335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni incompatibili con lo stato di salute - Illegittimità - Eccezioni - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore adibito a mansioni che ritenga incompatibili con il proprio stato di salute può chiedere la destinazione a compiti più adeguati ma non, senza avallo giudiziario, rifiutare l'esecuzione della prestazione, potendo invocare l'art. 1460 c.c. solo se l'inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento di un portalettere, che si era reiteratamente rifiutato di svolgere le mansioni di recapito della corrispondenza per asserita inidoneità fisica e al quale, nonostante l'accertata idoneità, era stato comunque messo a disposizione un mezzo aziendale per lo svolgimento della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)