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Sez. L, Sentenza n. 12696 del 20/07/2012 (Rv. 623285 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica - Eccezione d'inadempimento da parte del lavoratore - Legittimità - Condizioni - Rifiuto aprioristico di eseguire la prestazione richiesta - Illegittimità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623285-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)