Sez. L, Sentenza n. 8300 del 23/04/2015 (Rv. 635374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni incompatibili col suo stato di salute - Richiesta del datore di lavoro di controlli medici - Rifiuto del lavoratore di sottoporvisi - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
Il lavoratore adibito a mansioni che ritenga non compatibili con il proprio stato di salute può chiedere di essere destinato a compiti più adeguati ma non sottrarsi a legittimi controlli medici da parte del datore di lavoro, che può essere chiamato a rispondere ex art. 2087 cod. civ., sicché, qualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai richiesti accertamenti, il datore di lavoro è legittimato, ex art. 1460 cod. civ., a sospendere la corresponsione della retribuzione, a fronte della quale il dipendente può desistere dal proprio diniego, collaborando ex art. 1375 cod. civ., per la realizzazione della causa del contratto, ovvero recedere dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuta estinta l'obbligazione lavorativa, per impossibilità non imputabile al datore di lavoro, nel caso di reiterato rifiuto del lavoratore di sottoporsi ad accertamenti medici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)