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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 10/10/1972 (Rv. 360726 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO O COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360726-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO O COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La deduzione in appello di prove, che potevano essere dedotte in primo grado, consentita dal secondo comma dell'art 345 codice procedura civile, non impone al giudice di derogare al principio della soccombenza, ma gli conferisce relativamente alle spese nell'ambito dell'art 92 stesso codice, un potere discrezionale, il cui mancato Esercizio non puo essere dedotto, come motivo di annullamento della sentenza di merito in Cassazione. (Conf 553'68, mass n 331659; 2625'69, mass n 342247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)